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Onere probatorio in materia di mancata fruizione della pausa di lavoro e riposo compensativo

Con l’ordinanza n. 8626 del 2 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che il “riposo compensativo” (così come eventuali modalità alternative di fruizione della pausa di lavoro garantita al lavoratore per il recupero delle energie psicofisiche ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003) costituisce un fatto estintivo del diritto del lavoratore che investe la sfera organizzativa aziendale e, in quanto tale, il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro. Spetta, invece, al lavoratore allegare e provare lo svolgimento dell’attività lavorativa continuativa eccedente il limite di sei ore di cui alla citata normativa senza aver goduto della pausa retribuita.

La maestra insulta gli alunni: maltrattamenti o abuso di mezzi di correzione?

In tema di reati contro la famiglia, deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all'art. 571 c.p., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l'importante e delicata funzione educativa e che, in ogni caso, siano irrilevanti le convinzioni soggettive - di tipo culturale o anche religioso - del soggetto maltrattante. A stabilirlo è la Cassazione penale con sentenza 15 novembre 2022, n. 43434.

Riforma Processo civile: la nuova sezione dedicata all’attuazione dei provvedimenti

Le misure in materia di persone, minorenni e famiglie, sia per l’urgenza della loro attuazione, sia per il carattere latu sensu infungibile delle prestazioni cui è condannato l’obbligato, sia per la necessità di un continuo adattamento della misura di merito innanzi alle difficoltà incontrate in sede esecutiva, sia infine per la necessità di prevenire l’inadempimento e non di intervenire a seguito del suo configurarsi, non possono essere rette dalle regole del Libro III del codice di rito. Ne è scaturita la Sezione III del Capo II dedicato al procedimento, dal titolo “Dell’attuazione dei provvedimenti”.

 Divisione delle spese condominiali tra modello legale e deroghe convenzionali

L’efficacia di una convenzione con cui, ex art. 1123, comma 1, c.c., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese condominiali non si estende agli aventi causa a titolo particolare degli originari stipulanti, a meno che detti aventi causa non abbiano manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini, anche per fatti concludenti, attraverso un'univoca manifestazione tacita di volontà, dalla quale possa desumersi un determinato intento con preciso valore sostanziale. La decisione assunta dal Tribunale di Firenze (sentenza 25 giugno 2021, n. 1751) permette all’interprete alcune riflessioni in merito alla ripartizione delle spese nel condominio avuto riguardo, in particolare, all’ipotesi in cui si abbia la vendita di una unità immobiliare.                 

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Covid: l’assenza del lavoratore fragile non consuma il periodo di comporto


Il contributo descrive una recente pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (ordinanza 10 novembre 2021, n. 26928) che ha stabilito che l’assenza dal lavoro di una lavoratrice fragile (nella specie, una assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, immunodepressa) non si computa ai fini del consumo del periodo di comporto, il quale stabilisce contrattualmente i limiti di durata dell’assenza per malattia. Il principio di diritto viene enucleato interpretando in modo sistematico e costituzionalmente orientato la disciplina emergenziale, che da un lato ha previsto questi periodi di assenza, dall’altro ha taciuto sulla loro imputabilità o meno al comporto. In conseguenza di tale valutazione viene annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice con tutte le conseguenze di legge.

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   Invalidità del matrimonio

Il codice civile agli articoli 117 e seguenti prevede numerosi casi di invalidità del matrimonio, tutti considerati come ipotesi di nullità.

Non viene fatta quindi, alcuna distinzione tra annullabilità, nullità ed inesistenza, anche se le ipotesi contemplate sono sicuramente diverse in quanto a gravità e conseguenze.

Il problema, però, riveste un'importanza puramente teorica poiché la legge disciplina puntualmente le conseguenze delle diverse ipotesi.

Cominciamo subito con l'osservare che siamo al di fuori delle ipotesi previste dal codice quando il matrimonio non sia stato proprio celebrato. In questo caso possiamo parlare di inesistenza.

Analizziamo ora le diverse ipotesi previste dal codice, rilevando che in alcuni casi la legittimazione ad impugnarlo spetta solo a determinati soggetti, mentre in altri spetta a chiunque vi abbia un legittimo interesse.

1.

Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 86 ( libertà di stato)

il matrimonio contratto da chi era già precedentemente sposato può essere impugnato non solo dai coniugi e dagli ascendenti legittimi ma anche da chiunque abbia interesse legittimo ed attuale ad impugnarlo.

Sino a quando non viene pronunziata la sentenza di divorzio non si potrà contrarre un nuovo matrimonio. Se però il matrimonio è stato contratto dal coniuge dell'assente, non può essere impugnato sino a quando durerà l'assenza. Si ritiene questa un'ipotesi di nullità

2.

Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 87 (rapporti di parentela, affinità, adozione)

l'impugnativa può essere esercitata dagli stessi soggetti indicati nel caso precedente. Anche qui abbiamo l'ipotesi di nullità, con la particolarità, però, che se fosse possibile un’autorizzazione al matrimonio si dovrebbe parlare di annullabilità

3.

Matrimonio contratto violazione dell'articolo 88 ( delitto contro il precedente coniuge)

legittimati all' impugnazione sono sempre gli stessi soggetti visti nei casi precedenti. Il matrimonio contratto in violazione di questo divieto è nullo

4.

Matrimonio contratto in relazione all'articolo 84 ( minore età)

in questo caso legittimate l'impugnazione sono solo i coniugi, i genitori e il pubblico ministero. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa, poiché sono determinati i soggetti legittimati all'impugnazione; il vizio, inoltre, è sanato quando il coniuge minorenne al momento della celebrazione, dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia impugnato il matrimonio

5.

Matrimonio celebrato in  violazione all'articolo 85 ( interdizione per infermità di mente)

legittimati all' impugnazione sono il tutore, il pubblico ministero, e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e  sempre che  al tempo della celebrazione matrimonio vi era già stata una sentenza di interdizione. Si tratterebbe di un caso di annullabilità relativa. Si decade dall' azione si vi è stata coabitazione della durata di un anno dalla revoca della sentenza di interdizione.

6.

Incapacità naturale di uno dei coniugi (articolo 120 c.c.)

se uno dei coniugi prova di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione matrimonio può impugnarlo nel termine di un anno dal recupero delle facoltà mentali.

Si tratta di un caso di annullabilità relativa poiché l'impugnazione spetta al solo coniuge ed è sottoposta al breve termine di decadenza di un anno

Sino ad ora abbiamo visto casi d'invalidità relativi a circostanze oggettive, facilmente verificabili.

Qualche problema in più sorge nel caso di vizi che riguardano la formazione della volontà del negozio matrimoniale, come l'errore e la violenza.

Tali vizi sono denominati dal codice civile vizi del consenso.                   

                                          PRESCRIZIONE

E’ un modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare.

Il trascorrere del tempo porta con sé numerose conseguenze; soffermandoci solo su quelle di natura giuridica, notiamo subito che con il passare del tempo diviene difficile provare una determinata situazione giuridica poiché il ricordo di fatti lontani inevitabilmente diviene confuso, e può anche accadere che si perdano i documenti idonei a render chiara l'esistenza stessa di un diritto.

D'altro canto il solo trascorrere del tempo non basterebbe a giustificare la perdita di un diritto; è infatti vero che sin quando il titolare di un diritto fa uso dei poteri che ad esso sono connessi, dimostra la sua volontà di non abbandonarlo. Se, all'opposto, non ne fa alcun uso, implicitamente dimostra il suo disinteresse che, protrattosi per un tempo più o meno lungo, produrrà come conseguenza la perdita di quella posizione giuridica.

Da quanto abbiamo detto si capisce come mai possiamo considerare fondamento della prescrizione sia l'inerzia del titolare del diritto sia l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Accade, infatti, che nelle singole norme che si occupano della prescrizione  spesso rileva l'una o l'altra esigenza, facendoci intendere che entrambe ( e non l'una o l'altra come ritiene parte della dottrina) contribuiscono a creare  le fondamenta dell'istituto.

Iniziamo subito col dire che non tutti i diritti si prescrivono; ve ne sono infatti alcuni che non si prescrivono a causa della loro natura.

Prendiamo ad esempio, i diritti della personalità che non si prescrivono mai.

Elenchiamo nella sottostante tabella i principali diritti che non sono soggetti a prescrizione; in corsivo i collegamenti ipertestuali.

                        Diritti non soggetti a prescrizione

come abbiamo visto in precedenza, per la prescrizione sono necessari due elementi:

 1. Il trascorrere del tempo;

 2. L'inerzia del titolare del diritto.

Soffermiamoci sul primo punto:

il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni

Ciò vuol dire che se la legge non dispone diversamente tutti i diritti  si prescrivono in questo lasso di tempo.

È da notare, però, che sono previsti termini più brevi o più lunghi rispetto a quello ordinario.

Vediamo nella tabella i diversi termini di prescrizione:

                                              LEGGE 25 settembre 2020, n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143)

1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante  misure  urgenti connesse  con  la   scadenza   della   dichiarazione   di   emergenza epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020,   e' convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla presente legge.    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 25 settembre 2020

Quando si realizza il trasferimento di proprietà di un autoveicolo?

Poiché la costituzione, l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art. 1350 c.c.) allora il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Crotone del 20 maggio 2020, n. 437.

Anche se già sanzionata penalmente, è costituzionale la comminazione di una sanzione amministrativa per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole

Con la sentenza n. 145 depositata il 10 luglio 2020, la Corte costituzionale ha stabilito che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata anche la sanzione pecuniaria "amministrativa", che invece può essere comminata per le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento di minori (Corte Cost. 10.7.2020, n. 145).

CORONAVIRUS - ULTERIORI LIMITAZIONI IN MATERIA DI INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE

In G.U. n. 172 del 10 luglio 2020 è pubblicata l'Ordinanza 9 luglio 2020 del Ministero della salute: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Onere della prova e attribuzione dell'addebito per accertata infedeltà

Il Tribunale di Velletri, con decisione del 23 aprile 2020, ha ribadito che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Trib. di Velletri 23.4.2020).

Bancarotta fraudolenta documentale solo in caso di diminuzione del patrimonio sociale

La ricostruzione del significato del termine in parola va operata considerando che l'espressione "distrazione" si affianca ad altre - quali quelle di dissipazione, distruzione, occultamento, ecc. - che richiamano in maniera indiscussa una diminuzione della consistenza del patrimonio dell'imprenditore in assenza di qualsiasi vantaggio ed in mancanza di qualsiasi argomentazione economica; perciò artifici contabili cui non segua in alcun modo un tale depauperamento della massa fallimentare non possono in alcun modo rientrare nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Cass. Pen., Sez. V, 9.4.2020, n. 11752).

Recupero di un credito del fallito: ribadita l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione formulata in riconvenzionale

Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale. Lo ha ribadito il giudice di legittimità in una recente ordinanza (Cass. civ., Sez. VI, Ord., 10.3.2020, n. 6771). 

19 giugno 2020 - "CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE " 

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (20G00078) (GU n.151 del 16-6-2020 )          

Giusto processo minorile: instaurazione del contraddittorio e sentenza di non luogo a procedere

Con decisione n. 8988, la III Sez. Penale della Suprema Corte ha chiarito che la previsione contenuta nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio, e ciò in quanto la sentenza di non luogo a procedere ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26 per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.

Comunione legale

campo di applicazione

differenze rispetto alla comunione ordinaria 

la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della famiglia che si adotta solo se non diversamente stabilito 

è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177 e ss. del codice civile che disciplinano non solo il modo del godimento, ma anche il modo di acquisto di nuovi beni e crediti. Le norme sulla comunione ordinaria si applicano solo in via residuale; ne possono far parte anche crediti 

Vediamo ora quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e quali ne sono esclusi. 

Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.

costituiscono oggetto della comunione  

Dalla tabella vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo stesso regime giuridico.

I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli ultimi, due fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento.

Si tratta della c.d. comunione de residuo, cioè di beni che normalmente non rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo scioglimento se esistenti.

Facciamo l'ipotesi che  uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di locazione del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro non sia stata ancora spesa.

Nel caso di scioglimento della comunione proprio ad aprile, il coniuge proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di denaro, ma non le successive che percepirà come canone di locazione per i mesi successivi.

La comunione legale ha ad oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali" indicati nell'articolo 179 del codice civile.

Vediamoli:

beni personali 

Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti successivamente l'art. 179 distingue  due categorie e cioè:

1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;

2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.  

Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati  con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. 

Se, ad esempio, il marito vende un appartamento di sua proprietà esclusiva e con il ricavato acquista un nuovo immobile durante il matrimonio, tale acquisto non rientrerà nella comunione solo se il marito dichiari, all'atto dell'acquisto, che l'immobile è acquistato con il prezzo della vendita del suo appartamento.

L'articolo 179 dispone, infine che :" L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f)...., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge". 

Risarcito il danno al coniuge in buona fede indotto in errore sulle qualità personali dell'altro coniuge in caso di nullità del matrimonio

La Corte di Bari ha accolto la domanda di risarcimento del danno, liquidato in 45 mila euro, del coniuge in malafede a favore di quello in buona fede nel caso in cui la nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico per un vizio concernente la psiche di uno dei coniugi non possa essere ritenuta imputabile all'altro coniuge.

Può verificarsi in diversi casi indicati genericamente dall'articolo 149 del codice civile e, precisamente:

morte di uno dei coniugi

dichiarazione di morte presunta

divorzio

con la morte si scioglie il matrimonio, ma non ne cessano tutti gli effetti. Il coniuge superstite conserva una serie di diritti e obblighi, come quelli ereditari, la pensione di reversibilità , il divieto temporaneo di contrarre nuove nozze (art 89 c.c.) etc.

è equiparata alla morte, ma se il presunto morto ritorna il matrimonio contratto è nullo

con il divorzio si scioglie il matrimonio civile o cessano gli effetti del matrimonio concordatario

Visti in generale i casi di scioglimento del matrimonio, occupiamoci dell'ipotesi più importante cioè del divorzio. Questo è stato introdotto dell'ordinamento italiano con la legge del primo dicembre 1970 numero 898 modificata dalle legge 1 agosto 1978, dalla legge 6 marzo 1987 numero 74 e da ultimo dalla legge n. 55\2015

Vediamone i punti caratterizzanti, ricordando che la legge non parla espressamente di divorzio, ma di casi in cui si verifica lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.

Si distinguono, in primo luogo, le ipotesi di matrimonio celebrato con rito civile rispetto a quello celebrato con rito religioso.

rispetto matrimonio civile l'articolo 1 della legge espressamente parla di " scioglimento del matrimonio ", mentre per il matrimonio religioso regolarmente trascritto si parla di " cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione al matrimonio "

La ragione della differenza è evidente, perché il matrimonio religioso non può essere sciolto dalla giurisdizione italiana che può, invece, intervenire sugli effetti civili. In altre parole mentre il matrimonio come atto è di competenza, se religioso, della sola giurisdizione ecclesiastica, il matrimonio inteso come rapporto è di competenza della sola giurisdizione civile.

In tutti e due i casi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili sono pronunciate dal giudice quando, dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, si accerta che non può essere mantenuta o ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi per i motivi indicati dalla stessa legge dell'articolo 3.

Vediamole, quindi, cliccando sui collegamenti qui sotto, insieme agli altri argomenti relativi al divorzio;

Ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 3 i coniugi possono congiuntamente o singolarmente chiedere che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Come già visto, il tribunale pronuncerà la sentenza disponendo, se richiesto, l'obbligo per un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico purché quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati.

Il tribunale, inoltre, prende i provvedimenti necessari relativi ai figli e stabilisce la misura in cui il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento della prole ed ai sui rapporti con essa.

L'abitazione della casa familiare spetta, di preferenza, al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. L'assegnazione della casa, quando trascritta, è opponibile al terza acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.

AUTOCERTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE

comune di Prato 

Con l'autentica della firma il pubblico ufficiale attesta che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente che deve accertarsi dell'identità del dichiarante.

L’autenticazione della firma non è più richiesta per sottoscrivere domande rivolte alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.

Casi in cui è ancora necessaria l'autenticazione di firma:

      16.11.2017 - Da lunedì 20 novembre 2017, il Comune di Prato non rilascerà più la carta d'identità in formato cartaceo ma solo la Carta d'identità elettronica (CIE) al costo di 22,21 euro e con rilascio entro 6 giorni lavorativi.

Che cos'è

Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del cittadino.

Dal 20 novembre 2017 il Comune di Prato effettua esclusivamente il rilascio della nuova C.I.E.

Il cittadino può richiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.

Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta presso il recapito indicato dal cittadino.

La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.

Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).

 

Documenti di identificazione equipollenti alla carta d'identità

Il DPR n. 445 del 2000, all'art. 35, comma 2, stabilisce l'equipollenza dei documenti di riconoscimento con il documento d'identità per eccellenza: la carta d'identità italiana, cosicché possono essere utilizzati al fine del riconoscimento dell'identità personale.

I documenti riconosciuti come equipollenti sono:

                                                                        Gli alimenti

I vincoli di solidarietà che devono intercorrere tra i membri di una stessa famiglia non trovano il loro fondamento solo in obblighi di carattere morale, ma anche in numerose norme di legge che stabiliscono, tra l'altro, il diritto agli alimenti ed il diritto mantenimento.

Ci occupiamo qui del diritto agli alimenti che, a norma dell'art. 438 c.c. :" possono essere chiesti solo da chi versa in stato bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".

Vi sono quindi due condizioni per ottenere gli alimenti:

L'alimentando ha diritto, quindi, al necessario per vivere, inteso come soddisfazione delle sue esigenze primarie.

In ciò si coglie la differenza tra il diritto agli alimenti e quello al mantenimento

Quest'ultimo ha contenuto molto più ampio (vedi ad es. art. 147 c.c.) e va ben oltre la soddisfazione dei bisogni primari, concretandosi anche in tutto ciò che è necessario per svolgere una adeguata vita di relazione secondo l'ambiente sociale in cui la famiglia vive, sempre, beninteso, in relazione alle sostanze degli obbligati ed alle loro capacità.  Il diritto al mantenimento, inoltre, prescinde dallo stato di bisogno del beneficiario.

Gli obbligati agli alimenti sono determinati in via decrescente secondo il grado di parentela.

In altre parole sono obbligati per primi i parenti di grado più vicino (il coniuge ed i figli) , poi via via tutti gli altri sino giungere ai suoceri (art. 433 c.c.) anche se fra i coniugi esiste un più ben ampio obbligo all'assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.). 

Particolare è la posizione del donatario che è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (art. 437 c.c.), non oltre, però, il valore della cosa donata.

Occupiamoci, ora, sinteticamente degli altri aspetti relativi al diritto agli alimenti, rimandando per un approfondimento alla lettura dei singoli articoli attraverso i collegamenti 

Misura degli alimenti: secondo l'art. 438 c.c. gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li domanda ed in proporzione delle condizioni economiche di chi li somministra; sono, inoltre dovuti dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato.

Modo di prestazione degli alimenti: secondo l'art. 438 c.c. gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li domanda ed in proporzione delle condizioni economiche di chi li somministra; sono, inoltre dovuti dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato

Modo di prestazione degli alimenti: l'obbligato può scegliere se prestarli in denaro, o accogliendo mantenendo direttamente nella propria casa l'alimentando (art. 443 c.c.). Si tratta, quindi, di obbligazione alternativa, ma con delle peculiarità poichè il giudice può determinare il modo  di somministrazione

Concorso di più obbligati: se vi sono più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.)

Concorso di più aventi diritto: se vi sono più aventi diritto verso un solo obbligato e questi non è in grado di provvedere per tutti, si può stabilire che taluno degli aventi diritto abbia gli alimenti da un obbligato di grado inferiore (art. 442 c.c.)

Decisione sugli alimenti: è presa con sentenza che, però a differenza del regime normale di tali provvedimenti, è sempre revocabile e modificabile in seguito al variare delle condizioni del beneficiario (art. 440 c.c.)

Non si può disporre liberamente dei crediti alimentari (art. 447 c.c.) ; questi non solo non sono cedibili, ma sono anche  impignorabili, imprescrittibili, irrinunciabili e ciò per la particolare funzione di tali crediti, che costituiscono garanzia dei bisogni primari dell'alimentando, tanto è vero che per rafforzare la tutela dell'alimentando, è punito penalmente il rifiuto di assicurargli  gli alimenti (art. 570 c.p.).

Viene da chiedersi cosa accade nel caso un cui un genitore sia stato dichiarato decaduto dalla potestà, se, in altre parole tale genitore abbia comunque diritto agli alimenti.

A tale quesito ha dato risposta l’art. 448 bis introdotto dalla l. 219\2012, e modificato dal d.lgs. 154\2013 , rubricato “Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli” secondo il quale:” Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale  e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.

Come si vede i figli (e, in mancanza, i loro discendenti prossimi), non sono più tenuti, decaduto il genitore dalla responsabilità genitoriale, agli alimenti. L’adempimento di tale obbligo potrà però avere la caratteristica di obbligazione naturale. La cessazione dei rapporti tra figlio e genitore decaduto dalla responsabilità può spingersi fino al punto che il figlio possa escludere il genitore dalla successione, indipendentemente dai casi di indegnità ex art. 463 dove l’indegno è comunque escluso dalla successione, salvo riabilitazione ex art. 466. 

                                                                  Promessa di matrimonio

E’ l'atto attraverso il quale i fidanzati si impegnano reciprocamente a contrarre matrimonio

Prevista dall'articoli 79 e 80 e ss. del codice civile, viene di solito scambiata dai fidanzati prima matrimonio

Non bisogna pensare che con la promessa i fidanzati siano comunque obbligati a contrarre matrimonio

L'articolo 79, infatti, esplicitamente dispone che la promessa non obbliga né a contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di inadempimento.

In altre parole non si potrebbe adire un giudice per ottenere il pagamento di una penale precedentemente convenuta in caso d'inadempimento dell'obbligo matrimoniale, oppure chiedere di  far rispettare l'obbligo matrimoniale.

La funzione della promessa di matrimonio la ritroviamo, invece, negli articoli 80 e 81 del codice civile.

Per tutelare il coniuge che aveva creduto nella celebrazione del matrimonio, è stabilito che il mancato rispetto della promessa obbliga il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla, al risarcimento dei danni, danni, peraltro, limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa.

Si stabilisce, inoltre, all'articolo 80, che il promittente può domandare la restituzione dei doni quando il matrimonio non è stato poi contratto.

Ci si riferisce in questo caso alle cosiddette donazioni manuali, ossia ai regali d'uso che normalmente si fanno tra fidanzati proprio in vista del matrimonio. Tali donazioni non richiedono forme particolari e si perfezionano con la consegna. Si distinguono, quindi, dalle donazioni obnuziali  (articolo 785 c.c.) che richiedono l'atto pubblico e non producono alcun effetto sino alla celebrazione del matrimonio.

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'. (17G00161) 

                          (GU n.240 del 13-10-2017 ) 

In Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017, n. 254, è stata pubblicata la L. 19 ottobre 2017, n. 155, avente ad oggetto la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", in vigore dal 14 novembre 2017, la quale prende le mosse dai lavori della Commissione Rordorf.

Come si legge all'art. 1, comma 1, il Governo è "delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima Legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie". 

Testo del D-L 07 Giugno 2017, n. 73, con aggiornamenti

Pubblicazione:

G.U. n. 182 del 05 Agosto 2017

Testo coordinato:

G.U. n. 182 del 05 Agosto 2017

Dato che il creditore privilegiato non ha diritto al voto se prima non rinuncia espressamente al privilegio, lo stesso creditore non potrà manifestare il proprio dissenso dopo la chiusura del verbale di adunanza nei venti giorni successivi e qualora rinunci al proprio privilegio dopo la chiusura dell'adunanza, non sarà possibile considerare né del suo credito ai fini delle maggioranze né del suo voto ai fini dell'approvazione della proposta (Corte App. Ancona, 27.07.2017).

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il GIP del tribunale aveva prosciolto un individuo dal reato di interferenze illecite nella vita privata addebitatogli sul presupposto che egli avrebbe filmato alcuni rapporti sessuali avuti con la convivente, all'insaputa di quest'ultima, la Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio 2017, n. 22221) – nel respingere la tesi del PM che aveva impugnato la sentenza di proscioglimento in quanto, secondo l’Accusa, avrebbe dovuto assumere carattere decisivo, in chiave accusatoria, il rilievo dell'accertata mancanza di consenso da parte della convivente non già alla diffusione delle immagini, ma alle riprese come tali -, ha ribadito il principio, già in precedenza affermato, secondo cui non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dall’art. 615 bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

Il committente è tenuto a verificare periodicamente la regolarità del vettore? La norma richiede che la verifica della regolarità sia effettuata in un preciso momento temporale (prima della stipula del contratto di trasporto/all’atto della conclusione dello stesso). Tuttavia, nulla vieta che le parti si accordino per l’acquisizione periodica del Durc.

La modalità di verifica attraverso il Durc è provvisoria: entromax6mesidall’entratainvigoredellanuovanorma(giugno2015),la verifica della regolarità del vettore dovrà avvenire on-line mediante accesso dei committenti ad un’apposita sezione del portale internet del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale autotrasporto.

La clausola che deroga al foro del consumatore è vessatoria

Una clausola contrattuale che disponga in senso contrario alla disciplina predisposta con il Codice del Consumo, in forza della quale la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, è da considerarsi vessatoria, e non può trovare applicazione.

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto, in particolare, l'articolo 18 del decreto legislativo 180 del 2015; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»); Visti gli esiti degli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico; Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, del valore attribuibile agli strumenti e prestiti assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente decreto-legge, indicato nei pareri predisposti da esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28 novembre 2016 da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni; Ritenuto, sulla base dell'asseverazione acquisita da Banca d'Italia, che il valore di riferimento degli strumenti finanziari Tier1 si possa collocare nella fascia bassa degli intervalli individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier 2 ed Upper Tier 2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore centrale degli intervalli indicati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena»; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese, garantire la disponibilita' del supporto pubblico a misure di rafforzamento patrimoniale e assicurare la protezione del risparmio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia. 3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. 5. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

SPA: costituzione per pubblica sottoscrizione

A differenza della costituzione simultanea, in cui le parti compaiono simultaneamente innanzi al notaio per sottoscrivere l'atto costitutivo, la costituzione per pubblica sottoscrizione avviene attraverso un procedimento composto di diversi e successivi momenti. 

Partecipano al procedimento i promotori ed i soci fondatori che possono prevedere nell'atto costitutivo dei benefici a proprio favore. Infatti la società può essere costituita ed il capitale sociale sottoscritto da soggetti diversi dai promotori che, in buona sostanza, agiscono quali mediatori in modo da consentire la raccolta del capitale presso il pubblico.

Diritto di recesso

Il “diritto di recesso” è la possibilità di recedere unilateralmente da un contratto, senza penali ne’ obblighi. Questo, che è un vero e proprio diritto di ripensamento del consumatore (ma anche del venditore!), si applica al commercio a distanza, ovvero ogni qual volta la merce o i servizi vengano acquistati al di fuori dei locali commerciali, prima di poter essere visionata. Tale diritto si applica anche ai contratti assicurativi acquistati online o telefonicamente (non alle polizze “tradizionali” acquistate in agenzia) e ad ogni altro contratto di tipo finanziario, quindi ad esempio anche ad un mutuo o ad un prestito. La legge di riferimento per il diritot di ripensamento in campo assicurativo e finanziario è il D.lgs. 385/93 (TUB) art.125 ter; l’ultima disciplina di questo aspetto del commercio è il recente Decreto 21/2014, che ha innalzato il termine utile per esercitare il diritto.

Il vettore finale ha azione diretta verso tutta la filiera del trasporto

Dal 12 agosto il vettore che ha eseguito un servizio di trasporto su incarico di altro vettore (cosiddetto vettore finale) può agire direttamente nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto per ottenere il pagamento del corrispettivo (1).

La norma si applica ai casi di sub-vezione, cioè quando il vettore che si è obbligato ad eseguire il trasporto con contratto stipulato direttamente con il mittente o con un vettore precedente incarica un altro vettore di eseguire il trasporto anziché eseguirlo direttamente.

La norma vuole garantire il pagamento del corrispettivo al vettore finale e quindi considera i soggetti che hanno ordinato il trasporto obbligati in solido nei limiti della prestazione ricevuta e della quota di corrispettivo pattuita, con azione di rivalsa nei confronti della loro controparte contrattuale.

E' probabile che la norma produca i suoi effetti prevalentemente sul mittente iniziale, se non altro perché le sue generalità sono indicate nella scheda di trasporto a differenza di quelle della "catena" della sub-vezione.

Divorzio breve

Il divorzio breve è stato introdotto in Italia dalla legge n.55 del 6 maggio 2015, pubblicata l’11 maggio nella Gazzetta Ufficiale n.107.

Questa legge ha modificato molto l’impianto normativo del divorzio, introducendo la possibilità che i coniugi possano divorziare in soli sei mesi. L’entrata in vigore del divorzio breve ha segnato un cambiamento epocale nella disciplina del divorzio, introdotta definitivamente in Italia con il referendum del 1974.

Infatti, con l’introduzione della legge sul divorzio breve sono stati apportati dei cambiamenti in merito alla separazione consensuale, alla separazione giudiziaria e allo scioglimento della comunione.

Bisogna ricordare però che anche dopo l’approvazione del divorzio breve, non tutti i coniugi potranno interrompere il loro matrimonio dopo soli 6 mesi. Infatti, solamente nei casi di separazione consensuale i coniugi potranno approfittare del divorzio breve. Quindi, se la separazione avviene in via giudiziale, il termine è di 12 mesi. Il divorzio breve invece è possibile anche in presenza di figli minorenni.

Diritto del genitore “sociale” a mantenere rapporti con il minore 

  

In data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione – sollevata, in relazione a plurimi parametri costituzionali, dalla Corte di Appello di Palermo – di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al Giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti, ove ugualmente significativi, con soggetti diversi dal ramo parentale (nella specie, l’ex partner omoaffettiva della genitrice biologica di due minori). L’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti è, infatti, riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso codice già consente al Giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto.   Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell’interesse del minore presupposto dal Giudice rimettente.

DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE –INTERESSE ALLA SEGRETEZZA DELLA MADRE – CONTEMPERAMENTO - MORTE DI QUEST’ULTIMA - IMPOSSIBILITÀ DI INTERPELLO – DIRITTO DELLA FIGLIA ADOTTATA - PREVALENZA - CONFIGURABILITÀ.

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

S.n.c.: la responsabilità illimitata del socio opera solo nei rapporti con i terzi

Nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo deve escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata per ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 c.c., in quanto dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi operante solo nei riguardi di costoro. Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 21066 del 2016.

L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore rende nullo il processo

Pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di responsabilità penale nei confronti di alcuni soggetti per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi difensiva con cui si lamentava l'erroneità dell'ordinanza pronunciata dai giudici di merito per rigettare l'eccezione relativa alla omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado avvenuto fuori termine -, ha affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma 2, c.p.p., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell’imputato

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Integra in capo alla figlia il reato di abbandono di incapace nel caso in cui non si preoccupi dello stato di bisogno del padre

La Corte di Cassazione ha affermato che esiste il dovere giuridico, oltre che morale, di cura ravvisabile in capo all'imputata verso il padre. La Corte ricostruisce tale dovere "tramite una corretta interpretazione sistematica delle norme di livello costituzionale riguardanti il riconoscimento della famiglia come società naturale (art. 29 Cost.), il suo inquadramento tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 3 Cost.), nonché di quelle del codice civile che impongono il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a provvedere al proprio mantenimento (art. 433 c.c.)."

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Il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile

L'articolo esamina la disciplina dell'art. 24, comma 4, D.L. n. 201/2011, che ha introdotto per i lavoratori dipendenti la possibilità di proseguire la propria attività lavorativa con il regime di stabilità sino al settantesimo anno d'età. Sono molteplici, tuttavia, i profili controversi: l'individuazione dei soggetti interessati, la natura della situazione giuridica in cui versa il lavoratore, la qualificazione del licenziamento intimato per raggiunti limiti d'età.

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Lavoro intermittente

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in ordine al corretto utilizzo del lavoro intermittente, con particolare riguardo alle ipotesi di stipula del contratto di lavoro intermittente in violazione delle previsioni del C.c.n.l. che aveva stabilito il divieto dell'utilizzo di tale forma contrattuale per il periodo di riferimento in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustificassero l'applicazione.

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L'individuazione degli eredi del soggetto riconosciuto dal genitore e poi adottato dall'altro

Interessante controversia risolta dal Tribunale di Messina in materia successoria. I giudici siciliani hanno affermato che nel caso in cui un minorenne venga prima riconosciuto da un genitore e poi adottato dall'altro genitore, i rapporti di parentela con il primo non cessano in quanto il provvedimento di adozione non è idoneo a reciderli; inoltre, il riconoscimento anche da parte del genitore adottante mentre era vigente l'articolo 310 c.c., fa cessare gli effetti dell'adozione con conseguente attribuzione dello status di figlio riconosciuto. Ne consegue che sono chiamati alla successione del figlio riconosciuto da entrambi i genitori (e adottato da uno solo di essi), tutti i parenti che concorrono in pari grado, sia nella linea materna, sia nella linea paterna (Tribunale di Messina, sez. I, sentenza 6 settembre 2016, n. 2247).

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Emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza presidenziale in udienza di prima comparizione

La giurisprudenza di merito, specificamente il Tribunale di Roma e il Tribunale di Milano, hanno affermato che nel procedimento di divorzio è ammissibile l'emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, qualora con i provvedimenti presidenziali il Presidente, nomini sé stesso G.I., tenga nell'immediatezza udienza di prima comparizione, e rimetta la decisione al Collegio sullo status in accoglimento della concorde richiesta delle parti (Trib. Roma, 7 settembre 2016 e Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 27 settembre 2016).

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''NUOVO CODICE DELLA STRADA''

(decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni)

Il Codice della Strada è stato approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed è accompagnato da un Regolamento di attuazione. Il Codice della Strada è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

Questo testo è costantemente aggiornato per adeguarsi alla normativa europea e stare al passo con la società e i problemi che si presentano in fatto di strade e circolazione stradale.

Il codice della strada è composto da vari Titoli (Titolo I, Titolo II, ecc.) che trattano di diversi argomenti, dalle costruzioni delle strade alle norme di comportamento per i conducenti; le disposizioni in esso contenute devono essere applicate tenendo anche presente il corrispondente Regolamento di attuazione.

Spesso non è sufficiente nemmeno il regolamento di attuazione a spiegare certe procedure e determinati meccanismi, ragione per cui le circolari interne, quelle del Ministero dei Trasporti nella maggior parte dei casi, sono ben accette nel momento in cui vengono chiariti i punti critici.

PRATO 

COMUNE DI PRATO

CITTA' DI PRATO